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Questo articolo intende dare un breve contributo storico – politico al dibattito che chiamerà tutti noi al voto referendario il 22 e 23 marzo sulla autonomia della Magistratura in Italia.


Come purtroppo accade da molti anni in Italia il dibattito pubblico risulta viziato da opposte tifoserie, deturpando e svilendo il sacrificio di chi la Costituzione Italiana l’ha pensata, discussa e scritta; non fosse altro che per il rispetto dovuto ai Padri Costituenti e come fu descritta nella relazione Presentata alla Presidenza dell’Assemblea Costituente, il 6 febbraio 1947 da Meuccio Ruini.

“Onorevoli Colleghi! – Liberata da un regime funesto di servitù, ritemprata dalle forze vive della resistenza e del nuovo ordine democratico, l’Italia ha ripreso il suo cammino di civiltà e si è costituita a Repubblica, sulle basi inscindibili della democrazia e del lavoro… La prima esigenza della Repubblica italiana è di darsi una Costituzione… Formulare oggi una Costituzione è compito assai grave… Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della Rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani – tranne una sola luminosa eccezione, la Costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere – è la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria Costituzione…” (fonte, La Costituzione Italiana nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei Deputati – Segretariato Generale, Roma dicembre 1970 – Archivio di Stato)

Quasi come un esercizio di memoria mnemonica ogni tanto il popolo italiano avverte la necessità di dover “ricordare” i principi che ispirarono la Costituzione perché, sempre a vario titolo e senza averne la statura dei Padri Costituenti, i sedicenti governanti di turno “tentano” di modificarne la struttura.

Quello che geneticamente è insito nel popolo italiano è la saggezza dei Padri Costituenti, che modellarono lo Stato per prevenire derive autoritarie conferendo equilibrio ai poteri dello stato; l’alterazione di questo bilanciamento tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario, compromettendo l'autonomia di quest'ultimo, concentrerebbe eccessiva autorità al governo: il che porterebbe immediatamente ad ipotizzare il passo successivo ovvero il premierato.

Non entrando nei tecnicismi normativi, che meriterebbero però di essere approfonditi, va ricordato che l’Assemblea Costituente dettagliò i motivi di questa scelta:

La posizione preminente del Parlamento non toglie che gli altri organi costituzionali abbiano funzioni e, quindi, poteri proprî. Il Capo dello Stato è regolatore ed equilibratore fra tutti i poteri ed organi dello Stato, compreso il Parlamento. Né il «potere esecutivo», che spetta al Governo, è di mera esecuzione; è piuttosto il «potere attivo», che, pur svolgendosi nei limiti tracciati dalla legge, deve aver iniziative ed autonomia, per provvedere, come è suo compito, ai bisogni che sono condizione preliminare ed originaria della vita dello Stato. A tal fine il Governo si vale dell’apparato amministrativo, e lo dirige; ma non sono una sola ed identica cosa; ed anche democraticamente giova che l’Amministrazione abbia funzioni e responsabilità proprie e definite. Non occorre aggiungere quale importanza abbia, per una sana democrazia, l’indipendenza della Magistratura; che, come l’Amministrazione, ha alla sua radice non il voto popolare, ma il concorso; né deve essere aperta all’influenza dei partiti. Se si tiene presente tutto ciò, si ha l’impressione della varietà e complessità dei problemi che vanno affrontati. Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della Costituzione: il pericolo di aprire l’adito a regimi autoritari ed antidemocratici. Si sono a tale scopo evitati due opposti sistemi. Anzitutto: il primato dell’esecutivo, che ebbe nel fascismo l’espressione più spinta. Non si può dire che appartenga a questo tipo il sistema presidenziale, che fa buona prova negli Stati Uniti d’America, con un Capo dello Stato che è anche Capo del governo ed ha ampi poteri, ma non sembra poter essere trasferito da noi, che non abbiamo la forma federale, né altri elementi – d’equilibrio col Congresso, d’avvicendamento di due grandi partiti – che accompagnano quel sistema nella Repubblica dalla bandiera stellala. Vi è in Europa una resistenza irreducibile al governo presidenziale, per il temuto spettro del cesarismo, ed anche per il convincimento (e noi non dobbiamo abbandonarlo, ma valorizzarlo), che il governo di gabinetto abbia diretta radice nella fiducia parlamentare. Si è d’altra parte evitato il pericolo di mettersi nel piano inclinato del governo d’assemblea. Ha l’apparenza d’un sillogismo la tesi che, poiché la sorgente di sovranità è unica, nel popolo, ed unica deve esserne la delegazione, ogni potere si concentra nel Parlamento, e gli altri organi, il Governo, il Capo dello Stato, la Magistratura, ne sono il comitato o i commessi ed agenti d’esecuzione. Si nega con ciò la possibilità di forme molteplici e diverse di espressione della sovranità popolare; e si lascia cadere quel tessuto costituzionale di ripartizione ed equilibrio dei poteri, che – anche se la formula di Montesquieu è in parte superata – ha costituito una conquista ed un presidio di libertà…” (fonte, La Costituzione Italiana nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei Deputati – Segretariato Generale, Roma dicembre 1970 – Archivio di Stato)

Mascherata dal concetto di separazione delle carriere (peraltro già riformata dall’ex ministro Cartabia) questa modifica costituzionale, ben 7 articoli, porta in sé molte contraddizioni che provo a riassumere:

  1. E’ stata approvata dal Parlamento con il solo voto della maggioranza senza confronto con le opposizioni e senza possibilità di emendamenti.

Una riforma costituzionale degna di questo nome non dovrebbe neanche essere pensata a colpi di maggioranza.

  1. La riforma prevede anche la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti e la scelta dei membri tramite sorteggio tra i magistrati anziché elezione, sistema che eliminerebbe il rapporto con gli elettori e non garantirebbe competenza o responsabilità.

La divisione del CSM e la selezione dei suoi componenti tramite sorteggio, peraltro di natura politica, indicano la volontà di indebolire (eufemismo) il CSM, poiché la competenza risulta incompatibile con il sorteggio; in una intervista lo storico Luciano Canfora ha usato un parallelo che riassume bene la questione, ovvero come se assegnassimo il premio Nobel sulla base di un sorteggio: “esperienze storiche mostrano infatti che sistemi basati sul sorteggio hanno prodotto contesti in cui i giudici, privi di adeguata competenza, erano esposti a pressioni e condizionamenti, rendendo evidente l’incompatibilità tra funzione giudiziaria e selezione casuale.”

  1. Una nuova Alta Corte?

Al di là della poca chiarezza, per giunta, questa nuova istituzione sarebbe regolamentata con leggi ordinarie; inoltre, questa sciagurata previsione di sottrarre al CSM il potere disciplinare sui magistrati per attribuirlo a una nuova Alta Corte è una scelta in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali e con il principio che garantisce il ricorso in Cassazione contro le sentenze.

Si potrebbe continuare su tante altre contraddizioni ma, nel momento in cui andremo a votare, dovremo ricordare tutti che una simile riforma risulta incompatibile con lo spirito della Costituzione la quale, purtroppo, sembra sempre meno rappresentare un punto di riferimento per l’azione politica.

 A fronte di ciò, va ricordato come i Padri Costituenti, in particolare quelli dell’area democristiana come Moro, Dossetti, Fanfani e La Pira, fossero figure di grande competenza giuridica e profondamente influenzate dalla dottrina sociale della Chiesa, il cui contenuto, come quello espresso nella Rerum Novarum, mantiene ancora oggi una forte carica di giustizia sociale; questo patrimonio culturale favorì un terreno di incontro con le forze di sinistra, mentre il contributo del Partito d’Azione sul piano dei diritti e quello di esponenti liberali come Benedetto Croce e Epicarmo Corbino portarono all’elaborazione di principi costituzionali solidi e difficilmente scalfibili.

Una riforma di cui avremmo invece un’immediata e reale necessità è quella relativa alla qualità della classe dirigente, poiché uno dei tratti più evidenti delle società in declino riguarda proprio il deterioramento delle élite politiche e culturali, fenomeno oggi ampiamente percepito ma al quale non si riesce a dare una risposta adeguata; troppo spesso ci si limita a giustificarlo con l’idea che ogni epoca esprima le proprie classi dirigenti, ma questa spiegazione, pur contenendo una parte di verità, non esaurisce il problema. Se infatti lo spazio pubblico è sempre più influenzato da logiche comunicative e di visibilità legate ai social media, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, diventa inevitabile che anche i meccanismi di selezione della leadership rispecchino e amplifichino queste dinamiche, privilegiando la capacità di ottenere consenso immediato rispetto alla competenza, alla riflessione e alla visione di lungo periodo.

In conclusione, sarebbe forse più saggio lasciare intatta la Costituzione italiana, frutto del lavoro di menti elevate e competenti, e riconoscere con onestà che il vero rischio è continuare a ridurre il nostro impegno civico a una partecipazione superficiale, fatta più di contenuti veloci e distrazione che di consapevolezza e responsabilità.


Pubblicato il 19 marzo 2026

Luigi Russo

Luigi Russo / Autore, Saggista - Etica dell’AI - Gruppo BNP Paribas