Go down

Il vuoto normativo lasciato dal mancato sviluppo dell'art. 39 della Costituzione ha portato ad una proliferazione dei contratti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro validamente sottoscritti. Molti dei nuovi contratti, stipulati da soggetti scarsamente rappresentativi, offrono ai lavorato condizioni poco vantaggiose, ma portano anche ad una cattiva concorrenza tra imprese, fino a configurarsi come regalo alla cattiva imprenditoria. Eppure, i grandi Sindacati Confederali non rivendicano con forza l'attuazione dell'art. 39.

Leggiamo ogni giorno appelli, di recente anche l'appello del Presidente Mattarella, che ricordano la necessità di incrementare gli stipendi in Italia. Stipendi che perdono potere d’acquisto annualmente e sono significativamente più bassi del resto d’Europa. Si aggiunge a questo contesto il referendum sul job act, che catalizza lo scontro tra i progressisti e il governo. Referendum che spacca la sinistra italiana. Ma nessuno affronta se non marginalmente il tema centrale del problema. E’ una grande rimozione collettiva, perché comporterebbe una scoperta di verità scomode e la fine di un sistema di privilegi consolidati che nessuno vuole toccare e il cui peso grava sui lavoratori e i contribuenti.

Articolo 39 della Costituzione

Veniamo ai fatti. Tutti si appellano alla Costituzione e al suo testo, ma pochi parlano dell’articolo 39.

"L'organizzazione sindacale è libera". Così si apre l'articolo 39 della Costituzione italiana1, che continua delineando un sistema in cui i sindacati, registrati in base a criteri democratici, possono stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, cioè vincolanti per tutti i lavoratori di una categoria, iscritti o non iscritti. Questo meccanismo, che dovrebbe garantire parità di trattamento e unità contrattuale, non è mai stato attuato per mancanza di una legge ordinaria che lo disciplini.

1Articolo 39 della Costituzione:

L'organizzazione sindacale è libera [vedi art. 18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 18 della Costituzione:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

I parametri di riferimento erga omnes

Nel vuoto normativo lasciato dal mancato sviluppo dell'art. 39, la Magistratura del Lavoro ha svolto un ruolo supplente. In numerose sentenze, i giudici hanno affermato che, pur non essendoci efficacia giuridica automatica per i contratti collettivi, essi possono essere considerati parametri di riferimento per valutare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. In questo modo, si è creata una "efficacia di fatto" erga omnes dei contratti più rappresentativi, soprattutto nei settori dove il Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro viene applicato per consuetudine o richiamato nei contratti individuali di lavoro.

Questo sistema giurisprudenziale ha retto per decenni, ma oggi mostra gravi crepe. L'assenza di una disciplina legale sulla rappresentatività ha portato a una proliferazione dei contratti collettivi nazionali: secondo i dati del CNEL, nel 2000 erano circa 300; nel 2025 si contano oltre 1.000 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro depositati, ma meno di 100 realmente applicati su larga scala. Molti dei nuovi contratti sono stipulati da soggetti scarsamente rappresentativi e offrono condizioni peggiorative: i cosiddetti "contratti pirata". Vengono chiamati così, ma sono contratti validamente sottoscritti.

Ristorazione e pubblici esercizi

Facciamo un esempio in uno dei settori a più alta occupazione del paese: la ristorazione e i pubblici esercizi. Secondo uno studio della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) tra il contratto collettivo nazionale da loro sottoscritto con la principali sigle sindacali e altri contratti sottoscritti da altri sindacati con rappresentanti aziendali ci sono differenze di costo del personale vicine al 25 per cento. Il che comporta peggiori condizioni di lavoro e retributive (inclusi permessi, straordinari, ecc.) e una cattiva concorrenza tra le imprese, in cui le imprese aderenti alla FIPE sono chiaramente svantaggiate. E’ un chiaro regalo alla cattiva imprenditoria.

La legge di attuazione dell’articolo 39

Una legge di attuazione dell'articolo 39 farebbe emergere con chiarezza quali organizzazioni sindacali e datoriali sono effettivamente rappresentative, stabilendo criteri oggettivi basati su numero di iscritti e risultati elettorali nelle rappresentanze aziendali. Ciò comporterebbe l'eliminazione di contratti firmati da soggetti fittizi, una maggiore trasparenza e tracciabilità delle trattative, e la possibilità di riconoscere valore legale generale ai contratti collettivi nazionali più rappresentativi. Inoltre, permetterebbe di garantire uniformità e pari diritti ai lavoratori dello stesso settore, riducendo la frammentazione normativa.

Questo tema ha un impatto diretto sulla crescita stagnante delle retribuzioni in Italia. Il moltiplicarsi di contratti deboli, con minimi salariali inferiori, ha favorito fenomeni di dumping contrattuale e contribuito al quadro generale di stagnazione salariale, soprattutto nei settori dei servizi, del commercio e della ristorazione.

Perché non si attua la Costituzione?

Eppure, i grandi Sindacati Confederali non rivendicano con forza l'attuazione dell'art. 39, evitando una operazione di trasparenza e di verità che forse li imbarazzerebbe.

I motivi sono molteplici:
- temono che un sistema di registrazione e verifica pubblica possa limitare la loro autonomia;
- esiste il rischio che la verifica della rappresentatività ridistribuisca gli equilibri interni tra categorie o tra sigle (CGIL, CISL, UIL) che ora in pratica si autocertificano sul numero di iscritti e sui loro bilanci.
- preferiscono gestire la questione con accordi bilaterali con le controparti datoriali anziché sottoporsi a regole statali cogenti;
- il sistema attuale, sebbene imperfetto, permette loro di mantenere un ruolo centrale nei principali settori produttivi e di usufruire di privilegi scontati, ma non verificati, come per esempio, delegati, permessi ecc.

I paradossi dello Statuto dei Lavoratori

In questo contesto è importante ricordare che lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che garantisce diritti fondamentali in azienda, con più di 15 dipendenti, non si applica ai sindacati in quanto tali, ma solo ai singoli lavoratori e ai rappresentanti sindacali aziendali. Non esiste una legge che disciplini in modo organico l'attività, il finanziamento, la trasparenza e le responsabilità pubbliche dei sindacati, pur avendo questi un ruolo di rilievo costituzionale. Questo vuoto normativo contribuisce a mantenere un sistema non trasparente, in cui coesistono soggetti altamente rappresentativi e altri formalmente legittimi ma sostanzialmente fittizi.

Il risultato è un sistema contrattuale frammentato, in cui i diritti dei lavoratori dipendono troppo spesso da chi ha firmato il contratto applicato, e non da principi di equità e universalità. Un nodo giuridico e politico che resta irrisolto, che incide profondamente sulla qualità del lavoro e sulla coesione sociale in Italia e aiuta la proliferazione di aree economiche grigie e di una competizione scorretta che avvantaggia le imprese marginali. Il dato fornito dal CNEL --oltre 1.000 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro depositati, ma meno di 100 applicati- è un segnale allarmante.

1Articolo 39 della Costituzione:

L'organizzazione sindacale è libera [vedi art. 18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 18 della Costituzione:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Pubblicato il 23 maggio 2025